SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
BASILICATA
LEGGE
REGIONALE N. 8 DEL 8-03-1988
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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TITOLO I
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ARTICOLO 2
Funzioni di polizia municipale 1. Fermo restando le attribuzioni ed i compitiprevisti dagli articoli 3 e 5 della legge 65/ 86,alle funzioni di polizia municipale attengono: a) la vigilanza sull' osservanza delle leggi,dei regolamenti e dei provvedimenti emanatidallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, conparticolare riguardo alle materie concernenti lapolizia locale; b) l' espletamento dei compiti di poliziaamministrativa attribuiti agli enti locali; c) la tutela del patrimonio e dell' ordinecittadino, provvedendo a tutte le funzioni chenon siano attribuite ad altri enti ed istituzioni; d) l' assolvimento degli incarichi di informazione,di raccolta di notizie, accertamento e dirilevazione, nei casi previsti dalle leggi e da regolamenti; e) il servizio d' ordine, di vigilanza e discorta, necessari per l' espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza; f) la cooperazione nel servizio e nelleoperazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza.
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ARTICOLO 3
Responsabilità del servizio di polizia municipale 1. Il Sindaco o l' Assessore da lui delegatoimpartisce le direttive per lo svolgimento dellefunzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni,vigila sull' espletamento del servizio e adotta iprovvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Nel caso di gestione in forma associata oconsorziata di servizio di polizia locale di cui alsuccessivo art. 8, le funzioni di cui al commaprecedente spettano al legale rappresentantedell' ente di gestione, fatte salve le competenze ele responsabilità di ciascun Sindaco nell' ambitoterritoriale del proprio Comune.
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ARTICOLO 4
Ordinamento del Corpo di polizia municipale L' ordinamento del Corpo di Polizia munizipale,fatte salve le diverse previsioni degli accordistipulati a norma della legge 29 marzo1983, n. 93 e tenendo conto della classificazionedei Comuni di cui al Successivo art. 5, si articolasulla base dei seguenti criteri: Comuni diclasse I, II e III: responsabile del corpo (comandante),addetti al coordinamento e controllo,operatori (vigili); Comuni di classe IV: addettoal coordinamento e controllo (comandante) eoperatori (vigili).
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ARTICOLO 5
Classificazione dei Comuni 1. Ai fini della istituzione del servizio di poliziamunicipale, i Comuni sono assegnati allaclasse prevista per l' assegnazione ai Comuni delsegretario comunale di cui alla Tabella A annessaalla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successivemodificazioni. 2. I Comuni assegnati alle classi III e IVpossono istituire il servizio di polizia municipaleprevedendo l' area unica della polizia municipale. 3. I Comuni assegnati alla classe II possonoistituire il servizio di polizia prevedendo chel' area della Polizia municipale sia articolata indue nuclei, il primo per la viabilità ed il secondoper le altre attribuzioni. 4. I Comuni assegnati alla classe I possonoistituire il servizio articolando l' area della poliziamunicipale in più nuclei operativi, caratterizzatidalla specializzazione delle attribuzioni. Nel caso in cui il servizio di polizia municipalesia gestito in forma associata o consorziata,la classe è determinata in base alla popolazioneresidente complessiva dei Comuni associati ouniti in consorzio.
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ARTICOLO 6
Determinazione del contingente numerico deiservizi di polizia municipale 1. I Comuni, per la determinazione del contingentenumerico degli addetti al servizio dipolizia municipale, terranno conto dei seguentielementi: a) popolazione, densità della stessa eflussi correnti; b) superficie territoriali e suddivisioni incircoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici ecaratteri urbanistici; c) sviluppo chilometrico della rete viaria,densità e complessità del traffico; d) sviluppo dell' edilizia, insediamenti industrialie commerciali e sviluppo turistico; e) quantità dei servizi; f) ogni altro criterio oggettivo di caratteresocio - economico di particolare significatoper la specificità del territorio stesso; g) complessità del servizio. 2. Il numero degli operatori (vigili) nonpuò , comunque, essere inferiore a due.
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ARTICOLO 7
Regolamento Comunale 1. I Comuni che, a norma del precedenteart. 1 provvedono ad istituire il servizio di poliziamunicipale, adottano ai sensi dell' art. 4della legge 65/ 86, il regolamento comunale delservizio di polizia municipale entro 60 giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge.
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ARTICOLO 8
Forma associativa di Comuni 1. I Comuni possono costituirsi in associazionio consorzi per l' esercizio delle funzioni dipolizia municipale secondo criteri di economicità e di efficienza. 2. Le norme di funzionamento delle struttureorganizzative di cui al comma precedentesaranno stabilite nello Statuto, approvato daiConsigli dei Comuni interessati e pubblicato sulBollettino Ufficiale della Regione.
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ARTICOLO 9
Collaborazione fra Comuni 1. La Regione favorisce le intese fra i Comunidirette a conseguire la gestione dei servizia carattere ricorrente, stagionale e occasionale,relativi allo svolgimento delle funzioni di PoliziaLocale sul territorio. 2. A tal fine i Comuni possono costituire appositestrutture organizzative e strumenti operativiper l' impiego del personale su tutto il territoriointeressato. 3. Quando il personale di polizia municipaleviene impiegato nell' ambito di un Comunediverso da quello di appartenenza, è collocatoalle dipendenze funzionali del Sindaco di quest'ultimo Comune, fermo restando che l' impiegotecnico operativo affidato al comandante delCorpo o al responsabile del servizio di poliziamunicipale di quel Comune. 4. Le missioni esterne per soccorso in casodi calamità e disastri, o per rinforzare altriCorpi e servizi in particolari occasioni stagionalio eccezionali, sono ammesse previa esistenza diappositi piani o di accordi tra le amministrazioniinteressate, e di esse va data previa comunicazioneal prefetto.
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ARTICOLO 10
Formazione e aggiornamento professionale 1. In attesa della istituzione di una strutturaregionale permanente per la formazione deiquadri degli Enti Locali, ai sensi dell' art. 6 dellalegge 65/ 86, la Regione promuove ed attua annualmente: a) Corsi di formazione riservati ai vincitoridi pubblico concorso per addetti alla poliziamunicipale; b) Corsi di aggiornamento professionaleper addetti alla polizia municipale in serviziopresso i Comuni della Regione; c) Corsi di specializzazione nei settori dicompetenza della polizia municipale nonchè nelle materie la cui funzioni sono state trasferiteo delegate ai Comuni dal DPR 616/ 77, daleggi dello Stato o della Regione. Tali corsi si concludono con misure di accertamentodell' avvenuto conseguimento di unsignificativo accrescimento della professionalità del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto,titolo di servizio; d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorarei servizi di polizia municipale. 2. Le iniziative di cui ai commi precedentisono organizzate ed attuate dall' ufficio Enti Localidella Giunta regionale.
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ARTICOLO 11
Conferenza di servizio La Giunta regionale indice e organizza annualmenteuna Conferenza di servizio tra gli appartenentialla Polizia municipale per favorire ilconfronto e l' interscambio di esperienze.
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ARTICOLO 12
Divise 1. La divisa degli appartenenti a servizi dipolizia municipale è costituita da un insieme organicodi oggetti di vestiario, di equipaggiamento,di accessori aventi specifica denominazionee realizzati in modo da soddisfare le esigenzedi funzionalità e di identificazione. 2. Le divise sono ordinarie, di servizio e,per servizi di onore e di rappresentanza, con lecaratteristiche previste per ciascun capo dall' allegatoA della presente legge. 3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenticomunali, di norma il personale indossal' uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio. 4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è dispostadal responsabile del servizio o dal Comandantedel Corpo.
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ARTICOLO 13
Placca e tesserino di riconoscimento 1. Gli addetti alla Polizia Municipale devonoessere dotati di: a) placca di riconoscimento costituita dauno scudetto di metallo inseribile in un rettangoloa sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentantelo stemma del Comune con la scritta << PoliziaMunicipale >> (segue il nome del Comune) eil numero di matricola del personale. 2. La placca è applicata al petto, all' altezzadel taschino sinistro dell' uniforme. b) Tesserino di riconoscimento plastificatocon foto, di cm. 7 per cm. 5, contenente iseguenti dati: denominazione e stemma del Comune,scritta << Polizia Municipale >>, numero dimatricola, grado e dati anagrafici. Sul retro deltesserino debbono essere indicati: a) il decreto prefettizio di riconoscimentodi qualifica di agente di PS; b) la qualifica di agente o di ufficiale di PG; c) gli estremi dell' autorizzazione al portod' armi; d) il gruppo sanguigno.
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ARTICOLO 14
Gradi e distintivi di grado 1. Gli addetti alla polizia municipale sonodistinti per gradi in Comandante, ufficiali, sottufficiali,operatori di polizia municipale. 2. I gradi hanno una mera funzione simbolicae non incidono sullo stato giuridico: sonodeterminati per il Comandante e gli ufficialidalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensidell' art. 5) della presente legge, per i sottufficialidall' anzianità di servizio avendo come riferimentoanalogico la legge 22- 11- 73, n. 872. 3. Nei Comuni di classe I/ A il Comandantedella polizia municipale riveste il grado di Colonnello; nei Comuni di classe I/ B, capoluoghidi Provincia, il Comandante riveste il grado diTenente Colonnello; nei Comuni di classe I/ Bnon capoluoghi di provincia, il Comandantedella polizia municipale riveste il grado fi maggiore; nei Comuni di classe II il Comandantedella Polizia Municipale riveste il grado di Capitano; nei Comuni di classe III il Comandantedella Polizia Municipale riveste il grado di Tenente; nei Comuni di classe IV il Comandanteriveste il grado di Maresciallo. 4. Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono igradi che saranno determinati dal regolamentocomunale, ai sensi dell' art. 7 della legge 7- 3- 86,n. 65. 5. I singoli distintivi di grado degli ufficialisono costituiti da stelle dorate con sei punte atorre per le spalline, soggolo a cordone intrecciatoo piatto dorato con galloni dorati per ilberretto. 6. Il Comandante indossa i gradi con filettorosso intorno ai singoli distintivi di grado. 7. Ai sottufficiali vengono attribuiti i gradi ei relativi distintivi che saranno determinati dalregolamento comunale. 8. I simboli distintivi di grado sono costituitida barrette zigrinate, una per ogni gradoper le spalline, e da barrette verticali equivalentiai gradi per il berretto.
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ARTICOLO 15
Mezzi operativi 1. Le attività di Polizia Municipale vengonodisimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori,velocipedi e automezzi per impieghispeciali. 2. I servizi o i Corpi di Polizia municipalepotranno essere dotati di un proprio natante amotore per i servizi marittimi, lacuali o comunqueper le acque interne, quando svolgonoattività di vigilanza o di polizia locale in zonemarittime, portuali o lacustri. 3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotatidi sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzaturanecessaria atta ad assicurare una efficienteoperatività . 4. Ai mezzi di trasporto in dotazione allapolizia municipale sono applicati i colori, i contrassegnie gli accessori stabiliti nell' allegato Bdella presente legge. 5. I mezzi di cui al 1o comma del presentearticolo, acquistati con i contributi della Regione,devono essere adibiti esclusivamente percompiti di istituto.
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ARTICOLO 16
Apparecchi rice - trasmittenti 1. Di norma gli automezzi debbono esseredotati di apprecchio rice - trasmittente collegaticon la centrale operativa o il centralino del Comando. 2. Il personale in servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio rice - trasmittenteportatile. 3. Per le trasmissioni di servizio attraversoil ponte radio, ogni Comune farà uso di unasigla propria di individuazione alla quale farà poi seguito un numero di chiamata per singoloequipaggio o posto di servizio. 4. La Regione con proprio provvedimentopotrà stabilire norme per eventuale collegamentodei comandi di polizia municipale con ilsistema radio trasmittente regionale ai fini delcollegamento per ragioni di soccorso o per serviziodi protezione civile.
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ARTICOLO 17
Servizi a cavallo 1. Presso i Corpi di Polizia municipale potrannoesere istituiti i servizi a cavallo per motividi rappresentanza, per pattugliamento inzone agricole, forestali o in parchi pubblici,quando tale forma di vigilanza risulti efficace edadeguata in relazione all' ambiente ed al tipo diutenza. 2. I cavalli per l' espletamento del serviziopotranno essere presi a nolo presso enti pubblicio privati, ovvero forniti, previa appositaconvenzione.
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ARTICOLO 18
programma di finanziamento dei mezzi estrumenti operativi 1. la Regione concede contributi agli entidi cui all' art. 1 della presente legge per l' acquistodi attrezzature e mezzi necessari all' espletamentodelle funzioni e dei compiti di polizialocale. 2. I contributi sono concessi sulla base diun programma di finanziamento delle attrezzaturee mezzi, approvato dalla Giunta regionale,sentita la Commissione Consiliare competente. ed elaborato sulla base di parametri e standardsindividuati in relazione alla classificazione deiComuni prevista dall' art. 5. Va data precedenzaalle domande di associazioni o consorzi di Comuniper il servizio di Polizia Municipale. 3. la misura del contributo per ciascuna categoriadi attrezzature è determinata dal programmadi cui al precedente comma e non può . comunque, superare il 50% della spesa necessaria. 4. Il contributo verrà erogato dalla GiuntaRegionale previa presentazione della deliberadella Giunta comunale di liquidazione dellespese di competenza del Comune.
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ARTICOLO 19
Presentazione domande 1. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzataalla Regione Basilicata - Ufficio EntiLocali del Dipartimento Personale ed Enti Locali- dovrà indicare la classe di appartenenzadel Comune, l' attrezzatura che si intende acquistare,l' uso cui sarà adibita, il costo, la sua utilizzazioneai fini del potenziamento di strutturepreesistenti, nonchè la somma richiesta e imezzi per far fronte alla copertura finanziariadella spesa eccedente la misura del contributoammissibile. 2. La domanda va corredata da copia delladelibera del Consiglio comunale che autorizzal' acquisto delle attrezzature con il relativo impegnodi spesa.
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ARTICOLO 20
Norma transitoria 1. I Comuni adeguano la foggia delle uniformie le caratteristiche dei mezzi e strumentioperativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V enegli allegati A e B, entro due anni dall' entratain vigore della presente legge.
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ARTICOLO 21
Norma finale 1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgonole funzioni di polizia locale di cui sono titolari,anche a mezzo di appositi servizi; ad essisono estesi, in quanto applicabili, le disposizionidella presente legge, sostituendo al Comune edai suoi organi l' ente locale e gli organi corrispondenti.
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ARTICOLO 22
Norma finanziaria All' onere derivante dalla presente legge, valutatoin lire 150 milioni, si provvederà a partiredal 1988 con apposito stanziamento a partiredal 1988 con apposito stanziamento al cap. 185<< Contributi ai Comuni per servizi di Polizia Municipale >>del bilancio di previsione per l' eserciziofinanziario 1988.
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ARTICOLO 23
La presente legge regionale è pubblicata sulBollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligoa chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addì 8 marzo 1988.
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ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI
DIVISA MASCHILE INVERNALE - Copricapo: berretto rigido di colore bleunotte con visiera confezionato con fregio delComune, in metallo con foderina bianca intercambiabile; - Giacca: Tessuto pesante colore bleu notte- quattro bottoni tipo oro zigrinati, quattro taschesovrapposte con piegone a pattina, di cui duepiccole sul petto due grandi alle falde laterali -spacco posteriore - spalline con bordo colorecremesi fermate da bottone metallico - distintividi grado sulle spalline; - Alamari: in canottiglia oro su panno colorcremesi con stemma dorato del Comune per gliUfficiali; alamari plastificati tipo ROMA con stemmadel Comune per sottufficiali e vigili; - Pantaloni: bleu notte stesso tessuto dellagiacca; - Camicia: celeste - manica lunga - modelloclassico; - Cravatta: bleu notte; - Calze: bleu notte; - Calzature: nere; - Imp.le: bleu notte lungo con cappucciointercambiabile - con spalline - distintivi di gradosulle spalline; - Fischietto: con catena in metallo; - Borsello: bianco; - Cinturone: bianco; - Fondina portapistola con portacaricatore:bianca; - Guanti: bianchi per l' operatore (vigile); dipelle color nero per istruttori e altri; - Giubbotto: bleu notte in pelle con spalline- distintivi di grado sulle spalline; - Cappotto: bleu scuro con spalline - modelloclassico - sei bottoni; - doppio petto: distintivi di grado sulle spalline; - maglione: grigio in lana collo alto. DIVISA FEMMINILE Varianti spetto a divisa maschile: - gonna: bleu notte tipo classico; - calze: grigio; - calzature: nere con tacco non superiore a cm. 4; - copricapo: basco bleu notte; - cappotto: mantella bleu notte; - giacca: tre bottoni e tasche senza piegoni. MOTOCICLISTI (uomo - donna) Varianti spetto a divisa appiedati: - pantaloni: cavallerizza colore bleu nottedello stesso tessuto della giacca; - guantoni: pelle nera con riporti bianchirifrangenti; - stivaloni: tipo polstrada; - casco: bianco omologato; - manicotti rifrangenti; - spallaccio con cinturone e borsello; - impermeabile nero completo da motociclistacon busta custodia; - panciera elastica da motociclista; - maglione grigio (solo periodo invernale). DIVISA ESTIVA Nel periodo estivo, la divisa costituita dagiacca e pantalone di tessuto leggero, può essereindossata: - senza giacca e con le caratteristiche dellauniforme invernale. DIVISA PER SERVIZI RURALI - DIVISA INVERNALETuta spezzata tipo militare antistrappo dicolore bleu notte con alamari sul bavero, scarponie basco di colore bleu notte. Maglione a collo alto di colore grigio (per usoinvernale). DIVISA ESTIVA Pantalone bleu notte. Camicia color celestino e maniche corte conalamari e distintivi di grado, basco color bleunotte. DIVISA DI RAPPRESENTANZA E GRANDE UNIFORMECasco bianco con stemma del Comune -guanti bianchi, cinturone bianco - controspallinee cordellino intrecciato di colore argento e azzurro.
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ALLEGATO 2:
ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI
AUTOVEICOLI Colore argento con banda laterale azzurromare dell' altezza di cm. 20. Al centro delle portiere anteriore verrà applicatolo stemma del Comune sovrastato dallascritta << Polizia Municipale >>, mentre sotto lostemma sarà riportato il nome del Comunestesso. Nella parte posteriore, sul lato destro dellatarga nel senso di marcia del veicolo, verrà postala scritta, in un rettangolo in adesivo trasparente,e caratteri con parametro di colore azzurro mare,<< Polizia Municipale >> ed il nome del comune sutre righe, mentre sul lato sinistro, in piccolo unrettangolo con lo stessa del Comune e numero diservizio dell' autovettura, divisi da una diagonaleche parte dal vertice basso sinistro. Sul tetto verrà sistemato monoblocco di coloreazzurro mare costituito da sirena bitonale -antenna radio e lucciola lampeggiante. Motocicli: colore azzurro mare; cassoni posterioricon striscia orizzontale di colore argento riportantela scritta << Polizia Municipale >>. Parabrezza bianco con scritta << Polizia Municipale >>.
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