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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 8-03-1988
NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA  n. 10 del 12 marzo 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

TITOLO I
Norme generali per l' istituzione del servizio
di polizia municipale

ARTICOLO 1

 Istituzione del servizio di polizia municipale
 1.  La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta
norme per la istituzione, organizzazione e funzionamento
del servizio di polizia municipale al
fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme
ed efficiente espletamento delle funzioni
di polizia locale svolte dai Comuni e dagli altri
enti locali.
  2.  I Comuni e gli altri enti locali, nell' esercizio
delle funzioni di polizia locale possono nel
rispetto delle norme di cui alla legge n. 65/ 86
istituire il servizio di polizia municipale, o il
Corpo, quando il numero complessivo degli addetti
non sia inferiore a sette unità .

 

 

 

ARTICOLO 2

 Funzioni di polizia municipale
 1.  Fermo restando le attribuzioni ed i compiti
previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 65/ 86,
alle funzioni di polizia municipale attengono:
  a) la vigilanza sull' osservanza delle leggi,
dei regolamenti e dei provvedimenti emanati
dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con
particolare riguardo alle materie concernenti la
polizia locale;
  b) l' espletamento dei compiti di polizia
amministrativa attribuiti agli enti locali;
  c) la tutela del patrimonio e dell' ordine
cittadino, provvedendo a tutte le funzioni che
non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;
  d) l' assolvimento degli incarichi di informazione,
di raccolta di notizie, accertamento e di
rilevazione, nei casi previsti dalle leggi e da regolamenti;
  e) il servizio d' ordine, di vigilanza e di
scorta, necessari per l' espletamento delle attività 
e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
  f) la cooperazione nel servizio e nelle
operazioni di protezione civile demandati all'
ente di appartenenza.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Responsabilità  del servizio di polizia municipale
 1.  Il Sindaco o l' Assessore da lui delegato
impartisce le direttive per lo svolgimento delle
funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni,
vigila sull' espletamento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  2.  Nel caso di gestione in forma associata o
consorziata di servizio di polizia locale di cui al
successivo art. 8, le funzioni di cui al comma
precedente spettano al legale rappresentante
dell' ente di gestione, fatte salve le competenze e
le responsabilità  di ciascun Sindaco nell' ambito
territoriale del proprio Comune.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Ordinamento del Corpo di polizia municipale
 L' ordinamento del Corpo di Polizia munizipale,
fatte salve le diverse previsioni degli accordi
stipulati a norma della legge 29 marzo
1983, n. 93 e tenendo conto della classificazione
dei Comuni di cui al Successivo art. 5, si articola
sulla base dei seguenti criteri: Comuni di
classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante),
addetti al coordinamento e controllo,
operatori (vigili);  Comuni di classe IV: addetto
al coordinamento e controllo (comandante) e
operatori (vigili).

 

 

 

ARTICOLO 5

 Classificazione dei Comuni
 1.  Ai fini della istituzione del servizio di polizia
municipale, i Comuni sono assegnati alla
classe prevista per l' assegnazione ai Comuni del
segretario comunale di cui alla Tabella A annessa
alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive
modificazioni.
  2.  I Comuni assegnati alle classi III e IV
possono istituire il servizio di polizia municipale
prevedendo l' area unica della polizia municipale.
  3.  I Comuni assegnati alla classe II possono
istituire il servizio di polizia prevedendo che
l' area della Polizia municipale sia articolata in
due nuclei, il primo per la viabilità  ed il secondo
per le altre attribuzioni.
  4.  I Comuni assegnati alla classe I possono
istituire il servizio articolando l' area della polizia
municipale in più  nuclei operativi, caratterizzati
dalla specializzazione delle attribuzioni.
  Nel caso in cui il servizio di polizia municipale
sia gestito in forma associata o consorziata,
la classe è  determinata in base alla popolazione
residente complessiva dei Comuni associati o
uniti in consorzio.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Determinazione del contingente numerico dei
servizi di polizia municipale
 1.  I Comuni, per la determinazione del contingente
numerico degli addetti al servizio di
polizia municipale, terranno conto dei seguenti
elementi:
  a) popolazione, densità  della stessa e
flussi correnti;
  b) superficie territoriali e suddivisioni in
circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e
caratteri urbanistici;
  c) sviluppo chilometrico della rete viaria,
densità  e complessità  del traffico;
  d) sviluppo dell' edilizia, insediamenti industriali
e commerciali e sviluppo turistico;
  e) quantità  dei servizi;
  f) ogni altro criterio oggettivo di carattere
socio - economico di particolare significato
per la specificità  del territorio stesso;
  g) complessità  del servizio.
  2.  Il numero degli operatori (vigili) non
può , comunque, essere inferiore a due.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Regolamento Comunale
 1.  I Comuni che, a norma del precedente
art. 1 provvedono ad istituire il servizio di polizia
municipale, adottano ai sensi dell' art. 4
della legge 65/ 86, il regolamento comunale del
servizio di polizia municipale entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

 

 

 

 

TITOLO II
Associazione e collaborazione fra comuni

ARTICOLO 8

 Forma associativa di Comuni
 1.  I Comuni possono costituirsi in associazioni
o consorzi per l' esercizio delle funzioni di
polizia municipale secondo criteri di economicità 
e di efficienza.
  2.  Le norme di funzionamento delle strutture
organizzative di cui al comma precedente
saranno stabilite nello Statuto, approvato dai
Consigli dei Comuni interessati e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Collaborazione fra Comuni
 1.  La Regione favorisce le intese fra i Comuni
dirette a conseguire la gestione dei servizi
a carattere ricorrente, stagionale e occasionale,
relativi allo svolgimento delle funzioni di Polizia
Locale sul territorio.
  2.  A tal fine i Comuni possono costituire apposite
strutture organizzative e strumenti operativi
per l' impiego del personale su tutto il territorio
interessato.
  3.  Quando il personale di polizia municipale
viene impiegato nell' ambito di un Comune
diverso da quello di appartenenza, è  collocato
alle dipendenze funzionali del Sindaco di quest'
ultimo Comune, fermo restando che l' impiego
tecnico operativo affidato al comandante del
Corpo o al responsabile del servizio di polizia
municipale di quel Comune.
  4.  Le missioni esterne per soccorso in caso
di calamità  e disastri, o per rinforzare altri
Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali
o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni
interessate, e di esse va data previa comunicazione
al prefetto.

 

 

 

 

TITOLO III

ARTICOLO 10

 Formazione e aggiornamento professionale
 1.  In attesa della istituzione di una struttura
regionale permanente per la formazione dei
quadri degli Enti Locali, ai sensi dell' art. 6 della
legge 65/ 86, la Regione promuove ed attua annualmente:
  a) Corsi di formazione riservati ai vincitori
di pubblico concorso per addetti alla polizia
municipale;
  b) Corsi di aggiornamento professionale
per addetti alla polizia municipale in servizio
presso i Comuni della Regione;
  c) Corsi di specializzazione nei settori di
competenza della polizia municipale nonchè 
nelle materie la cui funzioni sono state trasferite
o delegate ai Comuni dal DPR 616/ 77, da
leggi dello Stato o della Regione.
  Tali corsi si concludono con misure di accertamento
dell' avvenuto conseguimento di un
significativo accrescimento della professionalità 
del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto,
titolo di servizio;
  d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare
i servizi di polizia municipale.
  2.  Le iniziative di cui ai commi precedenti
sono organizzate ed attuate dall' ufficio Enti Locali
della Giunta regionale.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Conferenza di servizio
 La Giunta regionale indice e organizza annualmente
una Conferenza di servizio tra gli appartenenti
alla Polizia municipale per favorire il
confronto e l' interscambio di esperienze.

 

 

 

 

TITOLO IV
Uniformi e distintivi di grado

ARTICOLO 12

 Divise
 1.  La divisa degli appartenenti a servizi di
polizia municipale è  costituita da un insieme organico
di oggetti di vestiario, di equipaggiamento,
di accessori aventi specifica denominazione
e realizzati in modo da soddisfare le esigenze
di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Le divise sono ordinarie, di servizio e,
per servizi di onore e di rappresentanza, con le
caratteristiche previste per ciascun capo dall' allegato
A della presente legge.
  3.  Salvo quanto sarà  disposto dai regolamenti
comunali, di norma il personale indossa
l' uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.
  4.  L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è  disposta
dal responsabile del servizio o dal Comandante
del Corpo.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Placca e tesserino di riconoscimento
 1.  Gli addetti alla Polizia Municipale devono
essere dotati di:
  a) placca di riconoscimento costituita da
uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo
a sfondo dorato delle dimensioni di
 mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante
lo stemma del Comune con la scritta << Polizia
Municipale >> (segue il nome del Comune) e
il numero di matricola del personale.
  2.  La placca è  applicata al petto, all' altezza
del taschino sinistro dell' uniforme.
  b) Tesserino di riconoscimento plastificato
con foto, di cm. 7 per cm. 5, contenente i
seguenti dati: denominazione e stemma del Comune,
scritta << Polizia Municipale >>, numero di
matricola, grado e dati anagrafici.  Sul retro del
tesserino debbono essere indicati:
  a) il decreto prefettizio di riconoscimento
di qualifica di agente di PS;
  b) la qualifica di agente o di ufficiale di
 PG;
  c) gli estremi dell' autorizzazione al porto
d' armi;
  d) il gruppo sanguigno.

 

 

 

ARTICOLO 14

 Gradi e distintivi di grado
 1.  Gli addetti alla polizia municipale sono
distinti per gradi in Comandante, ufficiali, sottufficiali,
operatori di polizia municipale.
  2.  I gradi hanno una mera funzione simbolica
e non incidono sullo stato giuridico: sono
determinati per il Comandante e gli ufficiali
dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi
dell' art. 5) della presente legge, per i sottufficiali
dall' anzianità  di servizio avendo come riferimento
analogico la legge 22- 11- 73, n. 872.
  3.  Nei Comuni di classe I/ A il Comandante
della polizia municipale riveste il grado di Colonnello;
  nei Comuni di classe I/ B, capoluoghi
di Provincia, il Comandante riveste il grado di
Tenente Colonnello;  nei Comuni di classe I/ B
non capoluoghi di provincia, il Comandante
della polizia municipale riveste il grado fi maggiore;
  nei Comuni di classe II il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Capitano;
  nei Comuni di classe III il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Tenente;
  nei Comuni di classe IV il Comandante
riveste il grado di Maresciallo.
  4.  Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i
gradi che saranno determinati dal regolamento
comunale, ai sensi dell' art. 7 della legge 7- 3- 86,
n. 65.
  5.  I singoli distintivi di grado degli ufficiali
sono costituiti da stelle dorate con sei punte a
torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato
o piatto dorato con galloni dorati per il
berretto.
  6.  Il Comandante indossa i gradi con filetto
rosso intorno ai singoli distintivi di grado.
  7.  Ai sottufficiali vengono attribuiti i gradi e
i relativi distintivi che saranno determinati dal
regolamento comunale.
  8.  I simboli distintivi di grado sono costituiti
da barrette zigrinate, una per ogni grado
per le spalline, e da barrette verticali equivalenti
ai gradi per il berretto.

 

 

 

 

TITOLO V
Mezzi e strumenti operativi

ARTICOLO 15

 Mezzi operativi
 1.  Le attività  di Polizia Municipale vengono
disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori,
velocipedi e automezzi per impieghi
speciali.
  2.  I servizi o i Corpi di Polizia municipale
potranno essere dotati di un proprio natante a
motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque
per le acque interne, quando svolgono
attività  di vigilanza o di polizia locale in zone
marittime, portuali o lacustri.
  3.  I mezzi nautici saranno in tal caso dotati
di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura
necessaria atta ad assicurare una efficiente
operatività .
  4.  Ai mezzi di trasporto in dotazione alla
polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni
e gli accessori stabiliti nell' allegato B
della presente legge.
  5.  I mezzi di cui al 1o comma del presente
articolo, acquistati con i contributi della Regione,
devono essere adibiti esclusivamente per
compiti di istituto.

 

 

 

ARTICOLO 16

 Apparecchi rice - trasmittenti
 1.  Di norma gli automezzi debbono essere
dotati di apprecchio rice - trasmittente collegati
con la centrale operativa o il centralino del Comando.
  2.  Il personale in servizio di vigilanza può 
essere dotato di apparecchio rice - trasmittente
portatile.
  3.  Per le trasmissioni di servizio attraverso
il ponte radio, ogni Comune farà  uso di una
sigla propria di individuazione alla quale farà 
poi seguito un numero di chiamata per singolo
equipaggio o posto di servizio.
  4.  La Regione con proprio provvedimento
potrà  stabilire norme per eventuale collegamento
dei comandi di polizia municipale con il
sistema radio trasmittente regionale ai fini del
collegamento per ragioni di soccorso o per servizio
di protezione civile.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Servizi a cavallo
 1.  Presso i Corpi di Polizia municipale potranno
esere istituiti i servizi a cavallo per motivi
di rappresentanza, per pattugliamento in
zone agricole, forestali o in parchi pubblici,
quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed
adeguata in relazione all' ambiente ed al tipo di
utenza.
  2.  I cavalli per l' espletamento del servizio
potranno essere presi a nolo presso enti pubblici
o privati, ovvero forniti, previa apposita
convenzione.

 

 

 

 

TITOLO VI

ARTICOLO 18

 programma di finanziamento dei mezzi e
strumenti operativi
 1.  la Regione concede contributi agli enti
di cui all' art. 1 della presente legge per l' acquisto
di attrezzature e mezzi necessari all' espletamento
delle funzioni e dei compiti di polizia
locale.
  2.  I contributi sono concessi sulla base di
un programma di finanziamento delle attrezzature
e mezzi, approvato dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione Consiliare competente.
  ed elaborato sulla base di parametri e standards
individuati in relazione alla classificazione dei
Comuni prevista dall' art. 5.  Va data precedenza
alle domande di associazioni o consorzi di Comuni
per il servizio di Polizia Municipale.
  3.  la misura del contributo per ciascuna categoria
di attrezzature è  determinata dal programma
di cui al precedente comma e non può .
  comunque, superare il 50% della spesa necessaria.
  4.  Il contributo verrà  erogato dalla Giunta
Regionale previa presentazione della delibera
della Giunta comunale di liquidazione delle
spese di competenza del Comune.

 

 

 

ARTICOLO 19

 Presentazione domande
 1.  La domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata
alla Regione Basilicata - Ufficio Enti
Locali del Dipartimento Personale ed Enti Locali
- dovrà  indicare la classe di appartenenza
del Comune, l' attrezzatura che si intende acquistare,
l' uso cui sarà  adibita, il costo, la sua utilizzazione
ai fini del potenziamento di strutture
preesistenti, nonchè  la somma richiesta e i
mezzi per far fronte alla copertura finanziaria
della spesa eccedente la misura del contributo
ammissibile.
  2.  La domanda va corredata da copia della
delibera del Consiglio comunale che autorizza
l' acquisto delle attrezzature con il relativo impegno
di spesa.

 

 

 

ARTICOLO 20

 Norma transitoria
 1.  I Comuni adeguano la foggia delle uniformi
e le caratteristiche dei mezzi e strumenti
operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e
negli allegati A e B, entro due anni dall' entrata
in vigore della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 21

 Norma finale
 1.  Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono
le funzioni di polizia locale di cui sono titolari,
anche a mezzo di appositi servizi;  ad essi
sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni
della presente legge, sostituendo al Comune ed
ai suoi organi l' ente locale e gli organi corrispondenti.

 

 

 

ARTICOLO 22

 Norma finanziaria
 All' onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire 150 milioni, si provvederà  a partire
dal 1988 con apposito stanziamento a partire
dal 1988 con apposito stanziamento al cap. 185
<< Contributi ai Comuni per servizi di Polizia Municipale >>
del bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1988.

 

 

 

ARTICOLO 23

 La presente legge regionale è  pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
 Potenza, addì  8 marzo 1988.

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

 DIVISA MASCHILE INVERNALE
 - Copricapo: berretto rigido di colore bleu
notte con visiera confezionato con fregio del
Comune, in metallo con foderina bianca intercambiabile;
  - Giacca: Tessuto pesante colore bleu notte
- quattro bottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche
sovrapposte con piegone a pattina, di cui due
piccole sul petto due grandi alle falde laterali -
spacco posteriore - spalline con bordo colore
cremesi fermate da bottone metallico - distintivi
di grado sulle spalline;
  - Alamari: in canottiglia oro su panno color
cremesi con stemma dorato del Comune per gli
Ufficiali;  alamari plastificati tipo ROMA con stemma
del Comune per sottufficiali e vigili;
  - Pantaloni: bleu notte stesso tessuto della
giacca;
  - Camicia: celeste - manica lunga - modello
classico;
  - Cravatta: bleu notte;
  - Calze: bleu notte;
  - Calzature: nere;
  - Imp.le: bleu notte lungo con cappuccio
intercambiabile - con spalline - distintivi di grado
sulle spalline;
  - Fischietto: con catena in metallo;
  - Borsello: bianco;
  - Cinturone: bianco;
  - Fondina portapistola con portacaricatore:
bianca;
  - Guanti: bianchi per l' operatore (vigile);  di
pelle color nero per istruttori e altri;
  - Giubbotto: bleu notte in pelle con spalline
- distintivi di grado sulle spalline;
  - Cappotto: bleu scuro con spalline - modello
classico - sei bottoni;
  - doppio petto: distintivi di grado sulle spalline;
  - maglione: grigio in lana collo alto.
 DIVISA FEMMINILE
 Varianti spetto a divisa maschile:
  - gonna: bleu notte tipo classico;
  - calze: grigio;
  - calzature: nere con tacco non superiore a
 cm. 4;
  - copricapo: basco bleu notte;
  - cappotto: mantella bleu notte;
  - giacca: tre bottoni e tasche senza piegoni.
 
 MOTOCICLISTI (uomo - donna)
 Varianti spetto a divisa appiedati:
  - pantaloni: cavallerizza colore bleu notte
dello stesso tessuto della giacca;
  - guantoni: pelle nera con riporti bianchi
rifrangenti;
  - stivaloni: tipo polstrada;
  - casco: bianco omologato;
  - manicotti rifrangenti;
  - spallaccio con cinturone e borsello;
  - impermeabile nero completo da motociclista
con busta custodia;
  - panciera elastica da motociclista;
  - maglione grigio (solo periodo invernale).
 
 DIVISA ESTIVA
 Nel periodo estivo, la divisa costituita da
giacca e pantalone di tessuto leggero, può  essere
indossata:
  - senza giacca e con le caratteristiche della
uniforme invernale.
 
 DIVISA PER SERVIZI RURALI - DIVISA INVERNALE
Tuta spezzata tipo militare antistrappo di
colore bleu notte con alamari sul bavero, scarponi
e basco di colore bleu notte.
  Maglione a collo alto di colore grigio (per uso
invernale).
 
 DIVISA ESTIVA
 Pantalone bleu notte.
  Camicia color celestino e maniche corte con
alamari e distintivi di grado, basco color bleu
notte.
 
 DIVISA DI RAPPRESENTANZA E GRANDE UNIFORME
Casco bianco con stemma del Comune -
guanti bianchi, cinturone bianco - controspalline
e cordellino intrecciato di colore argento e azzurro.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B
CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

 AUTOVEICOLI
 Colore argento con banda laterale azzurro
mare dell' altezza di cm. 20.
  Al centro delle portiere anteriore verrà  applicato
lo stemma del Comune sovrastato dalla
scritta << Polizia Municipale >>, mentre sotto lo
stemma sarà  riportato il nome del Comune
stesso.
  Nella parte posteriore, sul lato destro della
targa nel senso di marcia del veicolo, verrà  posta
la scritta, in un rettangolo in adesivo trasparente,
e caratteri con parametro di colore azzurro mare,
<< Polizia Municipale >> ed il nome del comune su
tre righe, mentre sul lato sinistro, in piccolo un
rettangolo con lo stessa del Comune e numero di
servizio dell' autovettura, divisi da una diagonale
che parte dal vertice basso sinistro.
  Sul tetto verrà  sistemato monoblocco di colore
azzurro mare costituito da sirena bitonale -
antenna radio e lucciola lampeggiante.
  Motocicli: colore azzurro mare;  cassoni posteriori
con striscia orizzontale di colore argento riportante
la scritta << Polizia Municipale >>.
  Parabrezza bianco con scritta << Polizia Municipale >>.